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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 – OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Dettagli della notizia

Esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero degli elettori temporaneamente all'estero.

Data:

26 Gennaio 2026

Data di scadenza:

18 Febbraio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero la quale deve pervenire direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato. I recapiti ai quali è possibile trasmettere l'opzione sono i seguenti:

pec:  comune.collepietro.aq@legalmail.it

peo: info@comune.collepietro.aq.it

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale e un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Il requisito per l'opzione è la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione e anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, la domanda si ritiene valida purchè il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza non è richiesto il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

Possono presentare l'opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

In attuazione dell'art. 4-bis, commi 5 e 6, della L. n. 459/2001, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, hanno definito specifiche modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e degli elettori di cui all'art. 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

In base ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis potranno votare anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6, verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari su direttive del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Ultimo aggiornamento: 28/01/2026, 13:34

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